|
|
Il nostro ufficio di Kiev, dopo anni di esperienza, può assistervi per superare velocemente ogni problema burocratico o procedurale finalizzato al matrimonio in Ucraina
L'iter burocratico per matrimonio civile:
documenti
Per potervi offrire un preventivo abbiamo bisogno di sapere con assoluta certezza:
Per la parte Italiana, non ci sono particolari disposizioni, quindi comunicateci:
Se celibe, divorziato, vedovo
Per la parte Ucraina, ci sono particolari disposizioni, quindi comunicateci:
Se nubile, divorziata, vedova
in caso di divorzio, da quanto tempo e' in essere il divorzio
Se la persona ha cambiato cognome dalla nascita
Se ha o meno figli minori
conferma che la città di nascita sia Ucraina.
Documenti ucraini indispensabili
Certificato di nascita (ufficio competente Zags)
se la persona non e' nata in una città attualmente
Certificato di Stato libero (ufficio competente Zags)
Certificato di residenza (ufficio competente Ovir)
E' necessario conoscere se la nostra direzione ucraina dovrà predisporre tutta la documentazione, se l'avete pronta o se ce la fornirete voi.
PROCEDURA
I documenti Ucraini originali vanno portati al tribunale locale ed Apostillati.
Quindi basta portarceli a Kiev e provvederemo noi a tutto, in 60 giorni.
IMPORTANTE
Per celebrare il matrimonio sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
La validità dei documenti (anche del certificato di avvenuta pubblicazione) è di 180 giorni, trascorso tale periodo è necessario farne nuovamente richiesta.
Acquisto della cittadinanza per Decreto Ministeriale o per Decreto del Presidente della Repubblica
La richiesta può essere presentata: dal coniuge straniero di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno sei mesi
in Italia, maturati sei mesi di matrimonio (art. 5 e 7 Legge 91/92), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Se residente all'estero (in questo ultimo caso la domanda deve essere presentata all'Autorità Diplomatica Italiana nel
paese estero di residenza dei coniugi);
Acquisizione della cittadinanza italiana per origine: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini
(art. 1 comma 1 lettera a));
Normativa di riferimento: Legge n. 91 del 5/2/1992 nota come Legge Martelli.
|
|
|
|
|